Le presenti Condizioni Generali di Servizio (di seguito "Condizioni") regolano la fornitura dei servizi di trasporto e logistica (di seguito "Servizi") da parte di iCarry S.p.A. (di seguito "iCarry" o "Fornitore") al cliente (di seguito "Committente") che accetta le presenti Condizioni e la specifica Offerta Singola.
Dati Identificativi del Fornitore
Denominazione Sociale: iCarry S.p.A.
Sede Legale: Viale Dell'Unione, 15 - 00012 Guidonia Montecelio (RM)
Codice Fiscale e P. IVA: 13442711001
Iscrizione Albo Autotrasportatori c/t: RM6000726F
Autorizzazione Generale (Servizi Postali): n. 6555/2022
Licenza Individuale (Servizi Postali): n. 5182/2022
Art. 1 - Oggetto del Contratto e Definizioni
1.1. Le presenti Condizioni disciplinano tutti i Servizi forniti da iCarry, che includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la presa in carico, il trasporto e la consegna (c.d. "last-mile delivery") di merci, prodotti alimentari (a temperatura ambiente, refrigerata e surgelata), farmaci (inclusi farmaci veterinari) e non alimentari, presso il domicilio del cliente finale o altri punti di consegna concordati.
1.2. I dettagli operativi, i livelli di servizio (SLA), i limiti geografici e i corrispettivi specifici sono definiti nella singola offerta commerciale o accordo di servizio (di seguito "Offerta Singola") accettata dal Committente. Le presenti Condizioni prevalgono su eventuali condizioni generali di acquisto del Committente.
1.3. Piattaforma: Ai fini del presente contratto, si intende per "Piattaforma" il software e l'infrastruttura tecnologica di proprietà di iCarry, concessa in licenza d'uso al Committente, per la gestione, prenotazione e monitoraggio dei Servizi.
Art. 2 - Licenza e Responsabilità della Piattaforma
2.1. iCarry concede al Committente, per la durata del Contratto, una licenza d'uso gratuita, non esclusiva e non trasferibile della Piattaforma, al solo fine di consentire la prenotazione e la gestione dei Servizi.
2.2. Il Committente si obbliga a non concedere la Piattaforma in uso o sublicenza a terzi e a non trasferire i codici di accesso (username e password), rimanendo l'unico responsabile della loro custodia e del loro utilizzo.
2.3. iCarry non garantisce la continuità del servizio della Piattaforma e non sarà in alcun modo responsabile per qualsivoglia disservizio tecnico, interruzione, attacco hacker, guasto alle linee o alle reti, o qualsiasi altro evento non imputabile a dolo o colpa grave di iCarry che impedisca l'accesso o l'utilizzo della Piattaforma.
2.4. iCarry declina ogni responsabilità per danni diretti o indiretti subiti dal Committente o da terzi in dipendenza del mancato uso della Piattaforma. In caso di malfunzionamento, iCarry si adopererà per quanto possibile per garantire l'esecuzione dei Servizi tramite canali di comunicazione alternativi.
Art. 3 - Obblighi del Fornitore
3.1. iCarry si impegna a eseguire i Servizi a regola d'arte, con la diligenza richiesta dalla specifica attività, e in conformità alle normative vigenti, incluse quelle in materia di trasporto, sicurezza stradale, igiene e conservazione degli alimenti (es. HACCP), e alle normative specifiche per il trasporto di farmaci (incluse, ove applicabili, le Buone Pratiche di Distribuzione - GDP).
3.2. iCarry si impegna ad avvalersi di personale proprio o di collaboratori esterni (inclusi sub-vettori) muniti delle qualifiche necessarie e ad utilizzare mezzi e dotazioni (es. contenitori isotermici, furgoni frigoriferi) idonei ed efficienti per la corretta esecuzione dei Servizi.
3.3. Manleva: Il Fornitore si obbliga a tenere indenne, risarcire e manlevare il Committente da qualsivoglia richiesta avanzata dal personale impiegato (sia direttamente che per mezzo di sub-vettori o collaboratori) per l'esecuzione del Contratto e/o dagli istituti previdenziali, assistenziali, assicurativi e altri Enti Impositori per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali, contributivi, assistenziali e fiscali da parte del Fornitore e/o dei suoi sub-vettori.
3.4. I livelli di servizio specifici (SLA), inclusi tempi di presa in carico e fasce orarie di consegna, sono definiti nell'Offerta Singola.
Art. 4 - Obblighi del Committente
4.1. Il Committente è responsabile della veridicità, correttezza e completezza delle indicazioni e dei documenti (es. indirizzi, contatti del destinatario, note di consegna) forniti a iCarry tramite la Piattaforma o altri canali.
4.2. Il Committente è responsabile della corretta preparazione della merce per il ritiro, inclusi l'imballaggio, l'imbustamento, la sigillatura e l'etichettatura, nonché della corretta conservazione della merce (in particolare per i prodotti freschi e surgelati) fino al momento della presa in carico da parte dell'incaricato di iCarry.
4.3. Il Committente è tenuto a informare il destinatario finale degli orari di consegna previsti. Qualora la consegna non possa essere completata per cause imputabili al Committente o al destinatario (es. assenza del destinatario, indirizzo errato, mancato pagamento alla consegna se previsto), il costo del servizio e della eventuale riconsegna della merce al Committente sarà comunque addebitato.
Art. 5 - Corrispettivi e Pagamenti
5.1. I corrispettivi per i Servizi sono indicati nell'Offerta Singola. Tutti gli importi si intendono al netto di IVA.
5.2. Termini di Pagamento: Salvo diversa pattuizione scritta contenuta nella singola Offerta Singola, iCarry emetterà fattura per il Corrispettivo dovuto con pagamento a vista anticipato, da saldarsi integralmente prima dell'inizio dell'esecuzione dei Servizi.
5.3. Ritardo nei Pagamenti: In caso di ritardo nel pagamento, matureranno automaticamente gli interessi di mora ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002, senza necessità di messa in mora.
5.4. Divieto di Sospensione e Compensazione (Solve et Repete): Il pagamento del Corrispettivo e di ogni altra somma dovuta a iCarry non potrà, in alcun caso, essere sospeso, ritardato o posto in compensazione dal Committente, neppure in presenza di contestazioni o pretese avanzate dal Committente stesso.
Il Committente rinuncia espressamente, sino alla concorrenza di ogni importo dovuto a iCarry, ad eccepire la compensazione legale e giudiziale (ai sensi degli artt. 1243 c.c. e ss.) con eventuali crediti vantati, a qualsiasi titolo, nei confronti di iCarry. Qualsiasi compensazione sarà ammissibile solo se preventivamente ed espressamente concordata per iscritto tra le Parti.
5.5. Adeguamento Carburante: Qualora il prezzo del carburante (gasolio) registri una variazione ufficiale di almeno il 2% rispetto al valore di riferimento indicato nell'Offerta Singola, iCarry avrà la facoltà di adeguare automaticamente i corrispettivi, dandone semplice comunicazione al Committente. Tale adeguamento opererà sia in aumento che in diminuzione.
Art. 6 - Durata, Esecuzione e Rinnovo
6.1. Esecuzione Transazionale: Salvo diversa pattuizione scritta contenuta nell'Offerta Singola, il presente Contratto si intende perfezionato per la singola prestazione di Servizi. In tale ipotesi, il Contratto cesserà automaticamente di avere efficacia al momento della completa esecuzione dei Servizi previsti nell'Offerta Singola e dell'integrale saldo del Corrispettivo dovuto.
6.2. Contratti di Durata: Qualora l'Offerta Singola preveda una durata specifica (ad esempio, 12 mesi o diversa durata continuativa), il Contratto avrà efficacia per tale periodo a decorrere dalla data di attivazione dei Servizi.
6.3. Rinnovo Tacito (per Contratti di Durata): Esclusivamente per i contratti di cui al precedente art. 6.2, alla scadenza, il Contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un periodo identico a quello originario, salvo disdetta da comunicarsi da una delle Parti a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni rispetto alla scadenza.
Art. 7 - Responsabilità del Vettore
7.1. La responsabilità di iCarry per perdita e avaria delle merci trasportate è disciplinata dalla normativa nazionale e internazionale vigente.
7.2. Limite di Risarcimento: Salvo i casi di dolo o colpa grave di iCarry o dei suoi ausiliari, in caso di perdita o avaria della merce, il danno risarcibile da iCarry sarà calcolato e limitato secondo il prezzo di acquisto all'ingrosso della merce, come risultante dalla documentazione fornita dal Committente, nel luogo e nel tempo della presa in carico.
7.3. Estinzione dell'Azione: Il ricevimento senza riserve della merce da parte del destinatario estingue ogni azione nei confronti di iCarry, tranne in caso di dolo o colpa grave.
Art. 8 - Subappalto
8.1. Il Committente autorizza espressamente iCarry, sin da ora, ad affidare l'esecuzione dei Servizi, in tutto o in parte, a uno o più sub-vettori o collaboratori, nel rispetto delle normative vigenti.
8.2. In caso di subappalto, iCarry resterà direttamente responsabile nei confronti del Committente per l'esatto adempimento dei Servizi.
Art. 9 - Risoluzione del Contratto e Recesso
9.1. Risoluzione per inadempimento del Committente: In caso di mancato pagamento, anche parziale, di una fattura oltre i termini di cui all'Art. 5.2, iCarry avrà facoltà di sospendere l'erogazione dei Servizi e/o di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c., previa comunicazione a mezzo PEC e diffida ad adempiere entro 3 (tre) giorni. Decorso inutilmente tale termine, iCarry potrà procedere alla sospensione dei Servizi e/o il Contratto si intenderà risolto di diritto.
9.2. Risoluzione per inadempimento del Fornitore: Il Committente avrà facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., esclusivamente qualora il ritardo o il mancato adempimento, per cause esclusivamente imputabili a iCarry, degli obblighi di consegna nascenti dal Contratto sia superiore al 10% (dieci per cento) del totale delle consegne programmate nel mese solare di rilevazione. Tale volontà dovrà essere comunicata a mezzo PEC.
9.3. Recesso per Giusta Causa: Ciascuna Parte avrà il diritto di recedere per giusta causa dal Contratto in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta a mezzo PEC con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.
Art. 10 - Riservatezza
10.1. Ciascuna Parte si impegna a mantenere la più stretta riservatezza sul contenuto del Contratto, delle Offerte Singole e su qualsiasi informazione, dato, tecnologia o strategia imprenditoriale dell'altra Parte di cui dovesse venire a conoscenza in occasione dell'esecuzione del Contratto.
Art. 11 - Trattamento dei Dati Personali (Privacy)
11.1. Titolari Autonomi: Ai fini e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), le Parti agiscono come Titolari Autonomi del trattamento per i dati personali (es. dati anagrafici, di contatto) dei rispettivi referenti, dipendenti e collaboratori, trattati esclusivamente per le finalità connesse alla stipulazione ed esecuzione del Contratto e per l'adempimento dei relativi obblighi legali e amministrativi.
11.2. Ruolo di Responsabile del Trattamento: Riguardo ai dati personali dei destinatari finali (clienti del Committente), necessari per l'esecuzione dei Servizi di consegna, il Committente agisce quale Titolare del Trattamento. iCarry tratterà tali dati per conto del Committente, agendo pertanto quale Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR. L'accettazione della Offerta Singola costituisce nomina formale di iCarry a Responsabile del Trattamento.
11.3. Obblighi del Responsabile: In qualità di Responsabile, iCarry si impegna a: (i) trattare i dati esclusivamente per le finalità di esecuzione dei Servizi e secondo le istruzioni documentate del Committente; (ii) adottare misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati; (iii) non trasferire i dati al di fuori dell'UE senza idonee garanzie; (iv) designare eventuali sub-responsabili solo previa autorizzazione del Committente e vincolandoli ai medesimi obblighi; (v) assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di legge e nell'esercizio dei diritti degli interessati.
11.4. Obblighi del Titolare: Il Committente, in qualità di Titolare, garantisce la liceità del trasferimento dei dati dei destinatari a iCarry (avendo fornito idonea informativa e acquisito, ove necessario, il consenso) e si impegna a impartire istruzioni conformi al GDPR.
Art. 12 - Copertura Assicurativa
12.1. Il Fornitore dichiara di essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa per i rischi inerenti la responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d'opera (RCT/RCO) in relazione ai Servizi forniti. Il Committente ha facoltà di richiedere in qualsiasi momento evidenza di tale copertura e delle relative quietanze di pagamento.
Art. 13 - Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008)
13.1. iCarry dichiara di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e di ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
13.2. Qualora i Servizi debbano essere svolti all'interno delle sedi o unità produttive del Committente, quest'ultimo è tenuto a fornire a iCarry, prima dell'inizio delle attività, tutte le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il personale di iCarry è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.
13.3. Le Parti si impegnano a cooperare e coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui potrebbero essere esposti i lavoratori, al fine di eliminare i rischi dovuti a eventuali interferenze tra le attività del Committente e i Servizi del Fornitore.
13.4. Il personale impiegato da iCarry nell'esecuzione dei Servizi presso le sedi del Committente sarà munito di apposito tesserino di riconoscimento, in conformità alla normativa vigente.
Art. 14 - Legge, Mediazione e Foro Competente
14.1. Legge Applicabile: Il presente Contratto è interamente regolato dalla legge italiana.
14.2. Tentativo di Mediazione: Ogni controversia derivante dall'interpretazione, esistenza e validità del presente contratto dovrà essere preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione ai sensi del D. Lgs n. 28 del 2010 e successive modifiche in base al Regolamento di Mediazione di ADR Center, iscritto al N. 1 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione del Ministero della giustizia. Il regolamento, la modulistica e la tabella delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo www.adrcenter.it. La sede della conciliazione sarà Roma.
14.3. Foro Competente: Qualora il tentativo di conciliazione fallisca, la controversia sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente del foro di Roma con espressa esclusione di qualsiasi foro alternativo o concorrente.
Art. 15 - Forma Scritta (D.Lgs. 286/05)
15.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.Lgs. 286/2005, le Parti convengono che il vincolo contrattuale sia costituito unitariamente dalle presenti Condizioni Generali (richiamate ed accettate dal Committente all'atto della sottoscrizione dell'Offerta Singola) e dalla relativa Offerta Singola sottoscritta.
15.2. In considerazione del fatto che le presenti Condizioni Generali regolano una pluralità di Servizi non predeterminabili, gli elementi essenziali richiesti dalla predetta normativa sono così individuati:
i dati del Fornitore (inclusa sede e numero di iscrizione all'Albo Autotrasportatori) sono quelli riportati nella sezione "Dati Identificativi del Fornitore" in testa alle presenti Condizioni;
i dati del Committente, la tipologia e quantità della merce, i luoghi di presa in carico e di consegna, il corrispettivo e i tempi massimi di esecuzione sono specificati e ricavabili dalla singola Offerta Singola.
15.3. L'insieme delle presenti Condizioni Generali, unitamente all'Offerta Singola sottoscritta, costituisce ad ogni effetto di legge il contratto stipulato in forma scritta.
Art. 16 - Comunicazioni e Contatti
16.1. Tutte le comunicazioni formali tra le Parti relative al presente Contratto dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) ai seguenti indirizzi, salvo diversa indicazione:
Fornitore: iCarry S.p.A.
Sede Legale: Viale Dell'Unione, 15 - 00012 Guidonia Montecelio (RM)
PEC: [email protected]
Telefono: +39 06 4004 9307
Att.: Amministratore Delegato
16.2. Le comunicazioni relative al Committente saranno inviate ai recapiti (inclusa PEC) forniti da quest'ultimo in fase di accettazione dell'Offerta Singola.
Art. 17 - Modifiche e Tolleranza
17.1. Nessuna modifica al presente Contratto sarà vincolante se non effettuata per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti.
17.2. L'eventuale tolleranza di una delle Parti verso comportamenti dell'altra in violazione delle presenti Condizioni non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento.